La vicenda ha inizio con un decreto ingiuntivo con cui viene imposto a un'importante azienda italiana della grande distribuzione all'ingrosso, con sede a Roma, il pagamento di una somma di poco superiore a 89.000 euro a un dipendente, a titolo di integrazione del TFR a seguito di transazione. L'azienda ricorre avverso il decreto e il Tribunale di primo grado accoglie il ricorso; il lavoratore ricorre a sua volta presso la Corte d'Appello di Milano che conferma la sentenza di primo grado.
In concreto, nell'ambito di una transazione siglata in assoluta prossimità rispetto alla data di cessazione del rapporto (in particolare, la conciliazione è stata siglata il 10.01.2008 e il rapporto di lavoro è cessato il 31.01.2008), il lavoratore rinuncia a far valere l'incidenza nel TFR di varie indennità ed emolumenti percepiti nel corso del rapporto con mera riserva di verifica circa la correttezza contabile del TFR da liquidarsi alla cessazione del rapporto. Successivamente a tale accordo, il lavoratore rivendica l'incidenza della retribuzione variabile nel computo del TFR. I giudici di merito hanno respinto la pretesa in virtù della conciliazione già siglata dal dipendente.
La diatriba termina in Cassazione, che si esprime con l'ordinanza 28.05.2019, n. 14510.
“Premesso - argomentano gli Ermellini - che la rinunzia può avere effetto abdicativo di un diritto in quanto risulti specificamente che la...