La liquidazione delle società di persone continua a rappresentare un terreno ricco di incertezze interpretative, anche sul piano fiscale. Pur trattandosi di strutture tendenzialmente semplici, prive di personalità giuridica e caratterizzate da un regime di trasparenza, il passaggio dalla fase gestionale a quella liquidatoria porta con sé dubbi applicativi che i professionisti affrontano da anni, spesso senza un supporto normativo pienamente soddisfacente.
Uno dei profili più delicati riguarda la possibilità di applicare al reddito da liquidazione, anche concorsuale, il regime di tassazione separata previsto dall’art. 17, c. 1, lett. l) del Tuir, in presenza di attività societaria protrattasi per oltre 5 anni.
L’applicazione di tale norma, peraltro di veloce lettura, va però coordinata con l’art. 182, c. 2 dello stesso Tuir.
Questa norma, prima del D.Lgs. 13.12.2024 n. 192, stabiliva che il regime di tassazione separata si applicasse ai redditi da liquidazione sin dall’inizio ma solo in via provvisoria. La tassazione separata veniva, infatti, meno dopo il 3° anno di liquidazione (nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale), con necessità di riliquidare il reddito già assoggettato a tassazione separata. In mancanza dei requisiti per la tassazione separata, la liquidazione entro un triennio era considerata come un unico periodo d'imposta.
La normativa è cambiata radicalmente a seguito del citato D.Lgs. 192/2024. Alla luce dell’attuale normativa nelle procedure di liquidazione, mentre l’art. 17 continua a prevedere la tassazione separata di default, il nuovo art. 182 applica alla medesima fattispecie il regime della tassazione ordinaria definitiva e consente la tassazione separata solo mediante opzione e solo se la liquidazione si conclude nel triennio. In tal caso la nuova disciplina consente lo scomputo delle perdite a ritroso con il meccanismo del carry back.
Il nuovo regime non sembra francamente coordinare efficacemente l’art. 17 e il nuovo art. 182 con il risultato che se uno leggesse solo la prima norma, che prevede obbligatoriamente la tassazione separata, salvo rinuncia e condizioni, rischierebbe un’applicazione sbagliata.
Tuttavia, tale nuovo regime appare complessivamente più vantaggioso, ancorché gli aspetti procedurali rimangono ancora complessi e per certi versi dubbi. In particolare, sarebbero opportuni dei chiarimenti in relazione al nuovo regime di carry back delle perdite. Inoltre, non è chiaro se medio tempore sia possibile utilizzare la tassazione separata ex art. 17 (come nel precedente regime) o se si debba utilizzare la tassazione ordinaria salvo rettifica a posteriori.
