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Procedure concorsuali 06 Maggio 2026

Liquidazione giudiziale e accertamento tecnico preventivo

Il Tribunale di Lucca esclude l’ammissibilità dell’ATP nella liquidazione giudiziale, ribadendo i limiti delle azioni proponibili dinanzi al giudice delegato.

Il Tribunale di Lucca, con provvedimento del 19.03.2026, affronta il tema dell’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo (ATP) nell’ambito della liquidazione giudiziale, prendendo posizione su una questione che, nella prassi, si presenta con una certa frequenza, specie nei rapporti di appalto interrotti a seguito dell’insolvenza dell’impresa.Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto al giudice delegato di disporre un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 c.p.c., al fine di verificare lo stato dei luoghi, accertare vizi e difformità delle opere e individuare gli interventi necessari, deducendo l’urgenza di riprendere i lavori e mettere in sicurezza il cantiere. In via subordinata, veniva richiesta una consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.Il giudice dichiara il ricorso inammissibile, rilevando come l’azione proposta non rientri tra quelle esercitabili dinanzi al giudice delegato nell’ambito della liquidazione giudiziale. Il punto è affrontato in modo piuttosto netto, escludendo che possa configurarsi uno spazio residuale di tutela attraverso strumenti atipici o non espressamente contemplati dal Codice della crisi.La decisione si confronta anche con il possibile rilievo del divieto di azioni cautelari individuali di cui all’art. 150 del Codice della crisi, chiarendo tuttavia che tale disposizione non è dirimente nel caso di specie. L’accertamento tecnico preventivo, pur presentando profili cautelari in...

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