Procedure concorsuali 25 Febbraio 2025

Liquidazione giudiziale e giudizio di risoluzione contrattuale

Se nel corso di un giudizio entrambe le parti chiedono la risoluzione del contratto con i conseguenti effetti restitutori o risarcitori, come prosegue il giudizio proposto in caso di apertura della liquidazione giudiziale di uno dei contraenti?

In caso di azione proposta per la risoluzione di un contratto promossa anteriormente all’apertura della liquidazione giudiziale, se il petitum è circoscritto alla dichiarazione di risoluzione del contratto, l’azione prosegue dinnanzi al giudice originariamente adito, riassumendosi il giudizio nei confronti del curatore. Qualora il contraente in bonis però richieda, oltre alla risoluzione, la restituzione di una somma o il risarcimento dei danni, il relativo giudizio si dovrebbe interrompere e le domande dovrebbero essere ripresentate secondo le disposizioni relative all’accertamento dei crediti nell’ambito della liquidazione giudiziale.Solo nel caso in cui vi sia una sentenza di primo grado non passata in giudicato, ma pronunciata prima dell’apertura della procedura potrebbe trovare applicazione l’art. 204, c. 2 del Codice della crisi che ammette l’ammissione al passivo con riserva del credito accertato con la sentenza.Le cose si complicano invece quando all’apertura della liquidazione giudiziale il giudizio sia ancora pendente in primo grado ed entrambe le parti in causa abbiano chiesto la risoluzione e il relativo risarcimento dei danni. È infatti principio immanente nella disciplina fallimentare che, se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o il risarcimento dei danni debba proporre domanda secondo le norme che disciplinano l’insinuazione al passivo. Ma che succede al giudizio originario...

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