Procedure concorsuali 22 Dicembre 2025

Liquidazione giudiziale e legittimazione attiva del Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero può presentare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ogniqualvolta acquisisca la notitia decoctionis nell’esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dall’instaurazione di un procedimento penale (Cass. 4.12.2025 n. 31638).

Il nuovo Codice della crisi ha ampliato la sfera di iniziativa del Pubblico Ministero in ordine al potere di apertura della liquidazione giudiziaria rispetto alla precedente legge fallimentare, ove l’art. 7 subordinava, nella corrispondente ipotesi, il potere di iniziativa del P.M. all’apprensione della notitia decoctionis “nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore” ovvero quando l’insolvenza risultava dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’avesse rilevata nel corso di un procedimento civile.L’art. 38, cc. 1 e 2 del Codice della crisi prevede, ora, con formula amplissima, che il Pubblico Ministero possa presentare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale “in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato d’insolvenza” e che l’autorità giudiziaria, che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento, lo possa segnalare al Pubblico Ministero, con eliminazione del riferimento ai casi tipici previsti dall’art. 7 cit. di cui sopra. Risulta evidente che il legislatore abbia voluto svincolare il potere di iniziativa del Pubblico Ministero dalla pendenza di un procedimento penale. Oggi l’art. 38 del Codice della crisi, disponendo che l’iniziativa del P.M. possa essere intrapresa “in ogni...

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