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Diritto 04 Marzo 2021

Liquidazione giudiziale ed effetti sui creditori

Dall'apertura della procedura il patrimonio del debitore viene congelato ed è vietato l'esperimento di azioni esecutive da parte dei singoli.

La nuova procedura di liquidazione giudiziale, introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in sostituzione dell'attuale Legge Fallimentare, sarà finalizzata alla liquidazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente, al fine di distribuire il relativo ricavato in favore dei creditori, sulla base della graduazione dei loro crediti. Dalla lettura delle nuove disposizioni possiamo affermare che, in merito agli effetti dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale sui creditori, non si registra alcun cambiamento significativo rispetto alla “vecchia” normativa fallimentare, laddove vi è il riaffermarsi del principio dell'intangibilità del patrimonio del debitore sin dal momento dell'apertura della liquidazione; ne deriva il divieto, per ciascun creditore, di intraprendere o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del medesimo debitore. Solo il curatore potrà disporre dei crediti sorti prima e durante la procedura della liquidazione, distribuendone il ricavato sulla base della graduazione dei crediti, il tutto al fine di garantire la corretta par condicio creditorum. Sotto altro profilo, la disciplina dei creditori muniti di pegno o privilegio su mobili ex art. 152 del Codice, ripropone quanto già disposto dall'art. 52 L.F. il quale, al c. 2, stabilisce che il giudice delegato possa, acquisitane la valutazione, assegnare i beni al creditore ipotecario o a quello che ha...

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