Liquidazione giudiziale: rivendica e insinuazione al passivo
Chi intenda chiedere la restituzione di un bene in possesso di una società sottoposta a liquidazione giudiziale, può chiedere la conversione della propria domanda in insinuazione al passivo in via prededucibile del suo controvalore, ma solo in alcuni casi.
L’art. 103 L.F. (oggi art. 210 Codice della crisi) prevede che “ai procedimenti che hanno a oggetto domanda di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto dall’art. 621 c.p.c. Se il bene non è stato acquisito all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’art. 95 L.F. (oggi art. 203 Codice della crisi), può modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione”.Il secondo periodo della norma riconosce al titolare del diritto la possibilità di conversione della domanda di restituzione o rivendica in una domanda di ammissione al passivo per il corrispondente valore del bene alla data dell’apertura del concorso nel caso in cui l’istante apprenda dal curatore, nel corso della verifica del passivo, che il bene non è stato acquisito all’attivo.Non vi è motivo per escludere che la regola si applichi anche al caso, previsto dal terzo periodo, in cui il bene sia stato acquisito all’attivo e il possesso poi sia andato perduto, posto che in entrambe le occasioni il rivendicante viene a conoscenza solo in sede di verifica del fatto che la sua domanda, ormai, non può che essere accolta per equivalente e ha un interesse a un’immediata...