Diritto privato, commerciale e amministrativo
17 Giugno 2024
Liquidazione degli onorari e modifica delle tariffe
Gli onorari del professionista devono essere liquidati in base alla tariffa vigente all’atto della liquidazione o di quella vigente all’atto delle diverse prestazioni eseguite? La Suprema Corte (Cass. 29.05.2024 n. 15014) propende per la prima soluzione.
Con D.L. 1/2012 sono state abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Purtuttavia nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto ministeriale.
Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. citato continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti ministeriali.
I parametri dei compensi professionali disposti con decreto ministeriale vanno applicati, quindi, a tutte le liquidazioni giudiziali che intervengono successivamente alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Il compenso spettante al professionista deve essere commisurato in base ai nuovi parametri qualora la propria prestazione non sia stata ancora completata, ancorché iniziata, e si sia in parte svolta in epoca antecedente, quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe professionali.
L'art. 9, c. 3 con lo stabilire che le abrogate tariffe “continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente” intende chiarire che sono quelle tariffe, e non i parametri introdotti da nuovo decreto, a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si è completamente esaurita...