Società e contratti 04 Novembre 2024

Liquidazione ordinaria, rimane lo spartiacque tra ante e post

L’obbligo fiscale di frazionare l’esercizio della messa in liquidazione in 2 autonomi periodi d’imposta comporta la necessità di individuare l’inizio della liquidazione, da assumere come spartiacque temporale dei 2 periodi fiscali temporalmente raccordati all’unitario esercizio sociale.

Per le società di persone l’art. 2277 c.c. prevede che gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto. Inoltre i liquidatori nominati devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali e redigere con gli amministratori l’inventario, dal quale deve risultare lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. Per le società di capitali provvede l’art. 2487-bis c.c. il quale dispone che, avvenuta l’iscrizione della nomina dei liquidatori nel Registro delle Imprese, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali alla data del sopravvenuto effetto di scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativa al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.Tali norme, per comune opinione, consentono di individuare lo spartiacque temporale tra i 2 autonomi periodi d’imposta partecipi del medesimo esercizio delle messa in liquidazione della società. Specificamente per le società di capitali gli amministratori devono redigere 2 documenti:- situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento;- rendiconto sulla gestione degli amministratori relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.In ordine al loro contenuto, è il supporto del principio contabile OIC 5 - Bilancio di liquidazione, per il quale la situazione dei conti non coincide con l’inventario iniziale di...

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