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Diritto 26 Aprile 2019

Liquidazione volontaria


Con la liquidazione volontaria l’azienda entra, seppur in modo reversibile, nella fase conclusiva della propria vita. L’azienda, a questo punto, non viene più considerata come un complesso organico destinato a fini produttivi, ma vengono realizzate mediante la vendita le singole attività, “stralciandole” dal complesso aziendale o vendendole in complessi aziendali di grado inferiore. Parimenti vengono estinte le partite di natura debitoria. L’eventuale attivo che residua, dopo il compimento di queste operazioni, rientra nel patrimonio privato dell’imprenditore, nel caso di impresa individuale, ovvero viene rimborsato ai soci, in proporzione al capitale conferito da ciascuno, in caso di società. La realizzazione dell’attivo, l’estinzione del passività e l’eventuale ripartizione del residuo è compito affidato al liquidatore, figura nominata nel momento in cui l’azienda viene messa in liquidazione. Il Codice Civile dispone in merito allo scioglimento ed alla liquidazione delle società, compresa la società semplice, mentre non disciplina l’ipotesi di liquidazione dell’impresa individuale che, invece, viene trattata dal legislatore fiscale all’articolo 182 Dpr 917/1986. Lo scioglimento della società è conseguente ad una delle cause elencate dal Codice Civile nell’art. 2272 per le società di persone e nell’art. 2484 per le...

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