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Accertamento, riscossione e contenzioso 18 Agosto 2026

L’ISA può ridisegnare l’accertamento bancario

Gli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare l’affidabilità concorrono all’imponibile. Ignorarli nelle indagini finanziarie può duplicare la pretesa, ma solo se vi è effettiva sovrapposizione con i ricavi presunti.

Un accertamento bancario non può tassare 2 volte lo stesso reddito solo perché la sua emersione è avvenuta attraverso percorsi dichiarativi diversi. È questo il punto centrale della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari 1.07.2026, n. 1493, che attribuisce rilievo agli ulteriori componenti positivi dichiarati dal contribuente ai fini ISA nel valutare maggiori ricavi desunti dalle movimentazioni finanziarie.La vicenda riguardava un imprenditore individuale. Dall’esame dei conti correnti l’Amministrazione aveva rilevato uscite e bonifici inferiori ai costi sostenuti e dichiarati, traendone l’ipotesi che una parte delle spese fosse stata finanziata con denaro contante non transitato sui rapporti bancari e, quindi, con ricavi occultati o altre fonti reddituali non dichiarate. Il contribuente aveva però indicato nella stessa annualità ulteriori componenti positivi ai fini ISA per un importo capiente rispetto ai maggiori ricavi contestati.L’art. 9-bis, c. 9 D.L. 50/2017 consente ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili. Tali somme non hanno natura figurativa: concorrono alla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi e producono effetti anche ai fini Iva. L’adeguamento, dunque, non modifica soltanto un punteggio statistico, ma determina l’emersione di materia imponibile effettivamente...

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