La Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza n. 535/4/2020, ha affrontato il caso di un accertamento emesso nei confronti di una società per azioni a ristretta base azionaria, da cui è scaturita l'automatica rettifica dei redditi di partecipazione dei soci. I giudici pugliesi, in riforma della sentenza di primo grado, accoglievano l'appello del contribuente, il quale chiedeva la censura dell'operato dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe dovuto attendere l'esito del contenzioso instaurato dalla società, prima di attribuire al socio gli utili extracontabili accertati in capo alla stessa.
In sostanza, i giudici affermano il principio secondo cui la causa relativa all'accertamento dei redditi non dichiarati dalla società viene a trovarsi in rapporto di pregiudizialità con le cause relative all'accertamento dei maggiori redditi di partecipazione dei singoli soci. Pertanto, soltanto con la definitività dell'accertamento emesso a carico dell'ente si determina il momento a partire dal quale i relativi maggiori utili possono essere imputati ai soci. L'imputazione dei maggiori utili extracontabili accertati a carico della società è conseguenza dell'ormai noto principio, confermato a più riprese dalla Cassazione, della c.d. “ristretta base azionaria”.
Sotto il profilo della pregiudizialità, la sentenza in commento sembra allinearsi...