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Diritto 27 Agosto 2019

Litisconsorzio in caso di omessa notifica dell’atto presupposto


Non si configura alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ufficio impositore e Agente della riscossione in caso di omessa notifica dell’atto presupposto. A queste conclusioni è giunga la Corte di Cassazione, sez. V, con l’ordinanza 24.05.2019, n. 14209. Il caso riguardava il ricorso proposto da una società avverso alcune intimazioni di pagamento non precedute dalla regolare notifica del relativo atto presupposto. La società ricorrente chiamava in giudizio soltanto Equitalia Nord, contestando la pretesa impositiva anche nel merito, senza tuttavia integrare il contraddittorio con la chiamata in giudizio dell’Agenzie delle Entrate. A tal riguardo giova ricordare il disposto dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992. La norma codicistica dispone che se la decisione non può che pronunciarsi nei confronti di più parti, queste devono agire tutte nello stesso processo. Se il giudizio è promosso da alcune o contro alcune di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio. Tale norma viene ripresa dalle disposizioni sul contenzioso tributario in cui viene stabilito che, se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi (art. 14, c. 1 D.Lgs. 546/1992). Il comma 2 ricalca sostanzialmente l’art. 102 c.p.c in cui viene...

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