Accertamento, riscossione e contenzioso
21 Gennaio 2026
Litisconsorzio nella riscossione dei crediti “non tributari”
Spesso il contraddittorio non rappresenta un “campo minato”. Il problema è che altrettanto spesso lo stesso non rappresenta nemmeno un terreno neutro e senza rischi.
La Cassazione civile, Sez. III, con l’ordinanza 7.11.2025, n. 29481, interviene su un tema che nella pratica quotidiana della riscossione coattiva dei crediti non tributari si ripresenta con una regolarità quasi rituale.Chi si deve citare in giudizio quando vengono impugnate cartelle o atti della riscossione? L’ente creditore, l’agente della riscossione, o entrambi? Ma soprattutto, il dubbio maggiore verte sul quesito secondo cui se si cita solo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si rischia la nullità per difetto di integrità del contraddittorio?La risposta della Corte è netta e offre un importante spunto di riflessione per il difensore del debitore-contribuente. In pratica, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione nelle opposizioni relative a crediti non tributari, in quanto il contraddittore naturale è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.L’eventuale ingresso dell’ente è una scelta “di regia” che ruota attorno all’agente, che può chiamare in causa l’ente (e non già il giudice “d’ufficio”) attraverso lo strumento dell’art. 106 c.p.c. In pratica, l’opposizione può essere instaurata contro il solo agente senza temere, di per sé, una frattura insanabile del contraddittorio.Questa presa di posizione è operativamente preziosa, ma merita anche una riflessione critica perché sposta l’equilibrio del processo su una scelta dell’agente e rischia, se gestita male, di trasformare la dinamica...