Il quesito è meno banale di quello che possa sembrare, laddove il rapporto di consequenzialità tra le 2 opposizioni in commento, quelle di cui ai cc. 1 e 2 dell'art. 615 c.p.c., potrebbe declinarsi in una possibile alternatività tra le medesime. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito se, in tale ipotesi, possa eccepirsi la litispendenza nel caso in cui venga promossa un'opposizione all'esecuzione già in corso, dopo che era già stata presentata un'opposizione al precetto.
In particolare, con la sentenza 17.10.2019, n. 26285, la Suprema Corte ha chiarito che sussiste litispendenza tra l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo, quando le 2 azioni sono fondate su fatti costitutivi identici, concernenti l'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata, e sempreché le cause pendano dinanzi a giudici diversi. Invece nell'ipotesi (più probabile) in cui le 2 opposizioni, riassunta la seconda nel merito, risultino pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, delle stesse se ne dovrà disporre la riunione, ai sensi dell'art. 273 c.p.c.; qualora ciò non sia possibile per impedimenti di carattere processuale, bisognerà sospendere pregiudizialmente la seconda causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. L'opposizione a precetto e l'opposizione...