Tutti gli atti privi di certezza in ordine alla loro datazione non sono opponibili al Fisco, anche in adesione all’art. 2704 C.C. Il principio è compendiato nell’ordinanza n. 22045 della V Sez. Civ. della Cassazione, depositata il 13.10.2020. Si tratta di un evidente riconoscimento di una norma di matrice civilistica, secondo cui solo l'autenticazione della sottoscrizione di una scrittura privata può conferire certezza alla sua datazione, fino a querela di falso, tanto nei confronti delle parti firmatarie che al cospetto di soggetti terzi. In mancanza di un qualsiasi atto di autenticazione, l'apposizione della data è rilevante solo tra le parti.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'anteriorità del documento, la citata norma civilistica impone una regola che rende irrilevante la datazione compiuta dalle parti sulla scrittura privata non autenticata: tale documento può dirsi anteriore solo se lo è la data di un diverso evento che ne renda certa l'anteriorità; ai fini della trattazione in commento, è inammissibile qualsiasi prova tanto della verità, quanto della falsità di tale datazione, così come, più in generale, del momento dell'effettiva redazione del documento.
Tali argomentazioni sono ricorrenti in ambito tributario, dove si pone spesso il problema dell'efficacia dei documenti impugnati o prodotti. Sia in sede di mero controllo o nelle...