L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 25.03.2022, n. 158, ha riesaminato la questione fiscale delle scontistiche offerte dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
La società istante ha introdotto a favore dei propri dipendenti, quali prassi commerciale, la possibilità di acquistare, utilizzando il badge aziendale come mezzo di riconoscimento, i prodotti commercializzati con uno sconto del 5% rispetto al prezzo dei prodotti venduti presso i punti vendita.
Lo sconto è fruibile tutti i giorni dell’anno nel limite della retribuzione netta, per acquisti esclusivamente personali, non è cumulabile con altri sconti applicati alla clientela, non è monetizzabile e il prezzo pagato dai dipendenti per i prodotti commercializzati, tenendo conto dello sconto, è comunque sempre superiore al costo sostenuto dalla società per l'acquisto dei prodotti.
Inoltre, è chiarito che gli sconti applicati al resto della clientela, pur in tempi e luoghi non omogenei, sono mediamente più elevati dello sconto del 5% concesso ai dipendenti e che l'effettivo costo sostenuto dalla società istante per l'acquisto dei beni non è superiore al prezzo che i dipendenti pagheranno anche considerando gli sconti praticati.
L’Agenzia delle Entrate, analizzato il quesito, espone il suo parere ricordando i passaggi obbligati in tema di diritto tributario del lavoro. Il 1° aspetto riguarda il principio di omnicomprensività della retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 51, c. 1, del Tuir. A mente del predetto principio, sia gli emolumenti in denaro, sia i...