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Diritto 06 Aprile 2023

Lo sfratto per morosità nel concordato preventivo

Il 28.02.2023 sono entrate in vigore alcune delle novità introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia, il cui impianto è ispirato all’obiettivo di assicurare un processo civile più snello e di rapida definizione.

Ai sensi dell’art. 54 CCII, nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il Tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che secondo le circostanze appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. L’art. 54, c. 2 stabilisce che se il debitore ne ha fatto richiesta, dalla data di pubblicazione della medesima domanda nel Registro delle Imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al Tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione...

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