Proroga del lavoro agile semplificato senza accordo tra le parti e diritto di prestare l’attività in modalità agile per talune categorie di lavoratori sino al 31.12.2022.
La legge di conversione del Decreto Aiuti-bis (D.L. 9.08.2022, n. 115, convertito in L. 21.09.2022, n. 142) proroga il lavoro agile senza accordo tra le parti fino al 31.12.2022 e conferma il diritto di prestare l’attività in smart working per talune categorie di lavoratori, sempre sino alla medesima data.
Come è noto con il termine lavoro agile (o smart working) non si intende una tipologia contrattuale autonoma, ma ci si riferisce ad una particolare modalità di esecuzione del lavoro, consistente in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali, basata su una flessibilità di orari e di sede. Tale modalità di lavoro è attualmente disciplinata dalla L. 81/2017.
Le categorie alle quali tale diritto viene riconosciuto per effetto della recente normativa, previa verifica della compatibilità dell’attività lavorativa in modalità agile, sono i lavoratori pubblici e privati maggiormente esposti a rischio di contagio (art. 90, c. 1 D.L. 34/2020), i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio minore di anni 14 (art. 90, c. 1 D.L. 34/2020) e i lavoratori pubblici e privati cosiddetti fragili, ossia con riconoscimento di una disabilità grave ai sensi della L. 104/1992 e in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da determinate situazioni (art. 26, c. 2-bis D.L. 18/2020). Con riferimento a tale ultimo aspetto, il...