Imposte dirette 10 Febbraio 2024

Lo stralcio delle passività libera sempre riserve tassabili

La Corte di Cassazione con la sentenza 26.01.2024, n. 2517, insiste nel raccordare in ogni caso alla rilevanza fiscale della sopravvenienza attiva ex art. 88 Tuir, lo stralcio di passività anche se ab origine inesistenti.

La controversia ha riguardato la questione se in tema di reddito d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi configuri in ogni caso una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88, c. 1 del Tuir, in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e quindi indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o imprevedibili, una posizione debitoria, per effetto del suo stralcio in bilancio, abbia liberato riserve distribuibili secondo una connotazione attiva, intesa come liberazione di riserve, generando il corrispondente obbligo impositivo (in tal senso anche Cass. 23.01.2020, n. 1508). Per la citata Corte di Cassazione, testualmente, “la sopravvenienza attiva si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione e, quindi, indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria inesistente, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma, quindi, in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve distribuibili, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta emerge in bilancio ed acquista così certezza”. La sentenza in commento non appare prospettare passi del tutto lineari e neppure condivisibili. In modo particolare non appare condivisibile il passo della sentenza in ordine alla cessazione della passività...

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