In buona sostanza, se normalmente nel diritto del lavoro con il termine lavoratore si intende quella figura con la quale si è instaurato un rapporto di lavoro a prestazioni corrispettive, nelle disposizioni attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro vi è un allargamento della platea delle figure coinvolte, con il fine di garantire in maniera più estesa le conseguenti tutele. In altre parole, il Legislatore assegna volontariamente al termine "lavoratore" una valenza ben più ampia di quanto faccia ordinariamente, annettendo alla sua portata figure che, per altri scopi, difficilmente potrebbero essere considerate lavoratori stricto sensu.
Tra queste figure, quindi, vi è, senza dubbio alcuno, anche lo studente che effettua un P.C.T.O. (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), che, in altri ambiti, non sarebbe invero da inquadrare come lavoratore: la prestazione formativo-lavorativa dei P.C.T.O. è infatti da ricondurre ad un tirocinio curricolare, ai sensi dell’art. 1, c. 720 L. 30.12.2021, n. 234, cd. legge di Bilancio 2022, così come chiarito dalla Guida operativa M.I.U.R. sull’Alternanza scuola-lavoro.
L’annessione dello studente in P.C.T.O. alla portata delle norme in ambito salute e sicurezza è peraltro confermata, a più riprese, dalle apposite Linee Guida (cfr. Linee Guida P.C.T.O., punto 6). Queste ultime, in particolare, specificano che lo studente è lavoratore, ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, tanto durante l’uso di laboratori presso le istituzioni scolastiche, quanto durante la resa di prestazioni lavorative a scopo formativo e didattico presso i soggetti ospitanti.
Tutto ciò considerato, allo studente, in presenza delle precipue circostanze che ne sanciscono l’obbligo, devono essere garantite, nelle modalità indicate dalla apposita Convenzione:
- la formazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la sorveglianza sanitaria;
- la dotazione di dispositivi di protezione individuali.
