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Diritto
13 Marzo 2023
L’obbligo della notifica digitale da parte dell’avvocato
L’obbligo della notifica digitale da parte dell’avvocato pare rimasto nella volontà del legislatore delegante e del suo interprete. Non si rinviene la norma che tale obbligo preveda.
La legge delega 206/2021 ha previsto, in materia civile, all’art. 1, c. 20, che la disciplina del procedimento notificatorio venisse adottata nel rispetto del seguente principio: la notifica degli atti in materia civile e stragiudiziale è eseguita dall’avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo Pec (o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale).
L’interpretazione prevalente ritiene che, dalla norma sopra richiamata, deriverebbe sempre un obbligo per l’avvocato di eseguire in via esclusiva la notifica per posta elettronica qualora il destinatario abbia un indirizzo di posta elettronica ufficiale.
La norma in realtà non pare individuare quale unico soggetto abilitato alla notifica l’avvocato, stabilendo solo che il medesimo, qualora notifichi ad un soggetto munito di Pec, debba necessariamente eseguirla digitalmente.
Ma vediamo come la delega sia stata recepita dalla riforma Cartabia e se ne sia stato disciplinato l’obbligo. L’art. 137 c.p.c. prevede che:
quando non è disposto altrimenti le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario;
l’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme dell’atto;
l’ufficiale giudiziario esegue la...