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Diritto 30 Novembre 2021

L’obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare

Nel caso in cui una delle parti non rispetti il contenuto di quanto pattuito nel compromesso, il nostro ordinamento prevede una forma di tutela disciplinata dall’art. 2932 c.c.

Una delle problematiche più comuni riscontrabili nell’ambito di una compravendita immobiliare concerne quella dell’inadempimento del contratto preliminare di compravendita che, come noto, obbliga i soggetti coinvolti alla stipula dell’accordo definitivo. Infatti, nonostante l’impossibilità di costringere taluno a sottoscrivere forzosamente tale negozio, il nostro ordinamento prevede una forma di tutela nei casi in cui una delle parti non rispetti il contenuto di quanto stabilito dal contratto preliminare. Tale azione, specificamente disciplinata dall’art. 2932 c.c. rubricato “esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto”, mira all’ottenimento di una sentenza che produca gli stessi effetti che avrebbe prodotto la stipula del contratto non concluso. Sentenza, quest’ultima, che avrà natura costitutiva, in tal modo permettendo alla parte adempiente di perseguire adeguatamente la soddisfazione delle proprie pretese. Affinché il Giudice accolga la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto la norma prescrive la ricorrenza di 3 requisiti: inadempimento; obbligazione “possibile”; mancata esclusione dal titolo. Pertanto, una volta esperita la domanda giudiziale, verificata l’esistenza dei presupposti enunciati dall’art. 2932 c.c., nonché appurata la validità del contratto preliminare e la non...

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