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Diritto 15 Febbraio 2021

L'obbligo di smaltimento rifiuti del curatore fallimentare

Una volta pronunciata la declaratoria, a chi spettano gli adempimenti in materia? Il Consiglio di Stato, con sentenza 25.01.2021, n. 3, risolve ogni dubbio interpretativo anche alla luce della disciplina UE.

Il curatore non può certo qualificarsi quale avente causa del fallimento nel trattamento di rifiuti, salvo ovviamente l'ipotesi in cui la produzione dei rifiuti sia ascrivibile al proprio operato nel caso di continuazione dell'attività di impresa. Si deve di conseguenza escludere una responsabilità penale del curatore del fallimento, non essendo il curatore né autore della condotta di abbandono incontrollato dei rifiuti, né l'avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore, posto che la società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, attribuendosene solo la facoltà di gestione e di disposizione al medesimo curatore. La dichiarazione di fallimento non fa però venir meno l'obbligo giuridico di smaltimento della società fallita previsto dall'art. 192 D.Lgs. 152/2006. La responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore non in riferimento ai rifiuti, ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato su cui insistono i rifiuti e questi devono essere smaltiti per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria. L'unica lettura del D.Lgs. 152/2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e responsabilità, è quella che consente all'Amministrazione di...

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