Accertamento, riscossione e contenzioso
05 Giugno 2024
Locali a uso promiscuo: confermato l’accesso solo con autorizzazione
Per poter accedere in un locale in cui contestualmente si svolgono le funzioni di sede legale dell’impresa e di abitazione dell’imprenditore è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica (C.G.T. Puglia, sent. 17.04.2024, n. 1449).
Il caso trattato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia nella sentenza 17.04.2024, n. 1449 trae origine dall’emissione di un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente mediante il quale l'Ufficio accertava nei confronti di un socio di S.r.l. la quota di reddito rinveniente dall’imputazione di utili extracontabili riferibili alla società.
Nel conseguente ricorso depositato, veniva eccepita la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società per illegittima acquisizione di documentazione e per intervenuta estinzione della stessa;
decadenza del termine di accertamento (ex art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973);
illegittima applicazione della norma sul raddoppio dei termini per l'accertamento;
nullità del Pvc redatto nei confronti della società e notificato quando era già estinta;
per violazione dell'art. 2727 c.c.
Dopo 3 gradi di giudizio altalenanti, il contenzioso ritornava (in riassunzione) dinnanzi alla C.G.T. della Puglia. In questa sede, veniva evidenziata la mancata pronuncia da parte della C.T.P. di Brindisi in merito all’eccezione facente riferimento alla presunta illegittima acquisizione della documentazione, stante l’assenza della preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Il collegio giudicante ha accolto il ricorso. In...