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Diritto 03 Ottobre 2022

Locazione e recesso del curatore: indennizzo e sua reclamabilità

L’indennizzo a favore del locatore stabilito dal giudice delegato in caso di recesso del curatore è reclamabile al Tribunale o soggetto all’opposizione allo stato passivo, trattandosi di credito da insinuarsi nel passivo fallimentare?

Ai sensi dell’art. 80 L.F. (oggi ribadito nell’art. 185 del Codice della crisi), in caso di fallimento (apertura della liquidazione giudiziale) il curatore può in qualunque momento recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. In mancanza di una disciplina specifica, ci si è chiesti se il provvedimento emesso dal giudice delegato sia immediatamente reclamabile ai sensi dell’art. 26 L.F., o se debba essere proposta opposizione, ai sensi dell’art. 98 L.F. e, in caso di mancata concessione, possa essere verificabile ai sensi dell’art. 93 e ss. L.F. La Suprema Corte, intervenendo sul punto, con sentenza 9.09.2022, n. 26574, ha ritenuto il provvedimento reclamabile ai sensi dell’art. 26 L.F., a nulla rilevando che il credito da indennizzo, quale credito prededucibile, debba essere accertato con le modalità di cui al capo V, ex art. 111-bis L.F. Il credito, infatti, deve ritenersi escluso da tale verifica, stante la stessa previsione dell’art. 80, cc. 2 e 3 L.F. che costituisce un’espressa eccezione alla regola dettata dall’art. 111-bis, c. 1, imponendo alle parti (curatore e locatore, o curatore e conduttore), nel caso di dissenso, ovvero quando siano controversi l’an e il quantum dell’indennizzo, di rivolgersi al giudice delegato per la...

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