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Diritto 22 Agosto 2022

Locazione e rinuncia all'indennità di avviamento

Il conduttore in sede di stipula del contratto di locazione commerciale può rinunciare preventivamente all’indennità di avviamento, se tale rinuncia è controbilanciata dalla previsione di un canone inferiore rispetto a quello inizialmente concordato? La Suprema Corte ribalta il proprio precedente orientamento.

L’art. 34, L. 392/1978, in caso di cessazione del contratto di locazione commerciale (non dovuto a disdetta, recesso o inadempimento del conduttore), stabilisce il diritto del conduttore all’indennità di avviamento, parametrato alle 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto. Ulteriore indennità di pari importo è inoltre dovuta qualora l’immobile venga da chiunque adibito alla stessa attività commerciale compiuta dal precedente conduttore, entro un anno dalla cessazione della locazione. A norma dell’art. 79, L. cit. non è possibile rinunciare previamente ai privilegi previsti a favore del conduttore, essendo nulla ogni pattuizione diretta ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni previste dalla legge locatizia. Nell’ambito delle locazioni commerciali, contraddistinte dalla libera determinazione del canone, la giurisprudenza di legittimità è sempre stata orientata nel senso di ritenere possibile la previsione di un canone in misura inferiore a quella originariamente concordato, ove la stessa trovasse la sua giustificazione nella rinuncia del conduttore ai diritti derivatigli dal contratto di locazione, compreso quello alla corresponsione dell’indennità di avviamento commerciale (Cass. 20.101995 n. 10907; 12.07.2005, n. 14611; 29.04.2015, n. 8705). Si è in tal modo ritenuta legittima la clausola contrattuale recante la rinuncia...

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