Locazioni brevi: intermediari e comunicazioni in scadenza
La disciplina fiscale delle locazioni brevi, prevista dall’art. 4 D.L. 50/2017, attribuisce specifici obblighi informativi e di sostituzione d’imposta a chi svolge attività di intermediazione immobiliare e ai gestori di portali telematici.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti a specifici obblighi informativi ogniqualvolta intervengano nella stipula di un contratto di locazione breve, come definito nel capitolo precedente. Inoltre, qualora incassino, ovvero intervengano anche nella fase di pagamento dei canoni o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta all’atto del versamento al locatore delle somme incassate.In sintesi, gli intermediari devono:- comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite;- operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, da effettuarsi a titolo di acconto sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi, e provvedere al relativo versamento;- rilasciare la certificazione prevista dall’art. 4 D.P.R. 322/1998.Certificazione al locatore - Gli intermediari devono inoltre certificare al locatore l’ammontare delle ritenute operate, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 322/1998. Mediante tale certificazione, i soggetti che effettuano la ritenuta assolvono anche l’obbligo di comunicazione dei dati.Trasmissione dei dati - I soggetti che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati:- nome, cognome e codice fiscale del locatore;- durata del contratto;- indirizzo dell’immobile locato;- codice identificativo nazionale (CIN), di cui all’art. 13-ter D.L. 145/2023;- anno di...