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Diritto 24 Giugno 2020

L'omesso versamento non è “reato continuato”

Le violazioni tributarie che si collegano a irregolarità di questo tipo sono assoggettate a un trattamento sanzionatorio proporzionale e autonomo per ciascuna infrazione, sfuggendo alla regola generale della continuazione.

Anche se l’orientamento non risulta storicamente univoco, l’Amministrazione Finanziaria, con l’avallo, in realtà, di buona parte della giurisprudenza, afferma che le sanzioni correlate a omessi versamenti non possono fruire del regime del cumulo giuridico poichè non rispetterebbero i requisiti per essere annoverabili nel c.d. concorso materiale della progressione e del cumulo giuridico previsto per le violazioni commesse (reiterate) in differenti contesti e in diversi periodi. A conferma di quanto asserito, si attesta anche un recente intervento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. V, ordinanza 5.06.2020, n. 10720). Nello specifico, i Giudici del Palazzaccio, sposando la tesi restrittiva in termini di applicabilità del regime della “continuazione”, ribadiscono che tutte quelle violazioni tributarie che si esauriscano in ipotesi di tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalle dichiarazioni fiscali, non possano (e non debbano) essere assoggettate all'istituto della continuazione, così come disciplinato dall’art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 472/1997, perché concerne le violazioni suscettibili di incidere sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo. Al contrario, il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l’art. 13, D.Lgs. 471/1997, dispone un trattamento sanzionatorio...

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