Tocca all'Amministrazione Finanziaria dimostrare la carenza di buona fede del contribuente; la mancata esecuzione della prestazione da parte del fatturante come presunzione semplice sufficiente all'adempimento dell'onere.
L'ordinanza della Cassazione 31.01.2018, n. 2398 consente di fare il punto sullo stato della giurisprudenza in ordine al tema dell'onere probatorio nelle controversie tributarie aventi a oggetto l'indetraibilità dell'Iva in caso di operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorrente aveva eccepito (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.) la violazione dell'art. 2729 C.C., secondo il quale lo strumento probatorio presuntivo presupporrebbe una pluralità di indizi precisi e concordanti, con la conseguente censurabilità dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva considerato assolto l'onere probatorio (gravante sull'Amministrazione) circa la carenza di buona fede del contribuente sulla scorta di un solo indizio, ossia il fatto che la prestazione fosse stata fornita da soggetto diverso da quello che aveva emesso fattura e percepito l'Iva. Questo motivo veniva qualificato come infondato dalla Cassazione, poiché la circostanza che la fornitura risultasse eseguita da soggetto diverso da quello fatturante (circostanza desumibile dalla carenza di adeguate dotazioni e strumentazioni) sarebbe stata sintomo dell'assenza di buona fede, con il conseguente ribaltamento sul contribuente dell'onere probatorio circa la propria mancata conoscenza in ordine all'effettivo fornitore.
La pronuncia è suscettibile di critica non per avere attribuito valore probatorio (circa la carenza di buona fede del contribuente) a un...