Il soggetto non è legittimato a proporre un'azione volta all'accertamento dell'insussistenza di una propria obbligazione al pagamento della somma dovuta dal debitore.
Con la sentenza della Cassazione civile, sez. VI, 13.03.2020, n. 7249, viene affrontato il tema della legittimazione del terzo datore di ipoteca di proporre opposizione avverso il precetto notificato al debitore principale. Il principio di diritto ivi emesso ha chiarito che quando un terzo costituisce un'ipoteca su beni propri, ma a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore e, ai fini dell'esercizio di tale diritto, è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest'ultimo la “res” del terzo che si intende sottoporre a esecuzione forzata.
Ne consegue che va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo datore di ipoteca, volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati. Il “leading case”, si legge nel provvedimento, era, appunto, quello di un precetto che conteneva l'erronea intimazione di pagamento diretta anche al terzo datore; nello stesso precetto era stata indicata la qualità di...