L’Agenzia delle Entrate si oppone al risparmio Irap delle Pubbliche Amministrazioni attraverso l’opzione “ex post”: sono di ostacolo i “comportamenti concludenti”.
La recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (n. 187/2022) a un interpello formulato da un Comune, avente per oggetto “Fruizione di un regime opzionale per gli anni pregressi - presentazione di dichiarazioni integrative ex art. 2, c. 8, D.P.R. 22.07.1998, n. 322” dimostra come la gestione della fiscalità di questi enti sia tanto rilevante quanto insidiosa per la complessità degli adempimenti che devono essere osservati. Anche in questo caso, a corollario dell’argomento, vale la riflessione su competenze e responsabilità dell’organo di revisione: determinanti perché (quasi sempre) professionisti nel campo tributario.
L’argomento trattato dal documento di prassi riguarda l’opzione ex art. 10-bis, c. 2 D.Lgs. 446/1997, per la determinazione della base imponibile Irap con il sistema c.d. “commerciale” (cioè lo stesso previsto per le imprese), in luogo di quello naturale, c.d. “retributivo”, ammesso per le attività esercitate fiscalmente rilevanti Ires o Iva (per Stato ed enti locali, non soggetti a Ires ex art. 74, c. 1 del Tuir). Si tratta di una facoltà esercitata con notevole risparmio fiscale dagli enti locali che gestiscono attività rilevanti Iva con utilizzo di personale dipendente univocamente destinato a detta attività. L’opzione, infatti, consente di interrompere il pagamento dell’Irap retributiva nella misura fissa del 8,5%...