La differenziazione intercorrente tra confisca ordinaria diretta e confisca per equivalente rappresenta un importante criterio per verificare la correttezza dell’adozione di eventuali provvedimenti ablatori. In particolare, si osserva come il giudice penale nell’ambito dell’emissione di un provvedimento che dispone il sequestro o la confisca per equivalente sia soltanto tenuto a indicare l'importo complessivo da sequestrare, atteso che la possibile individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore, rispetto all’ammontare definito dal sequestro disposto, costituisce una prerogativa riservata alla fase esecutiva che è sempre demandata al Pubblico Ministero.
La Cassazione penale, con la sentenza n. 39115/2023, mette in discussione la decisione di un giudice avente a oggetto la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, oltre all’applicazione, ex art. 240, c. 2, n. 1, c.p., della confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322-ter c.p., della confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato e dalla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato.
Secondo la sentenza appellata, dichiarata...