In relazione all’autore del reato presupposto, il D.Lgs. 231/2001 distingue i soggetti apicali (art. 5) da coloro che a questi sono sottoposti in termini di direzione o vigilanza (art. 7). Qualora il reato sia commesso da soggetto in posizione apicale, per effetto del “rapporto di immedesimazione organica” tra il medesimo soggetto e l’ente, la responsabilità di quest’ultimo trova giustificazione in una colpa di organizzazione: deficit organizzativo che si pone quale causa del reato, “l’operato dei soggetti apicali è ritenuto ex se espressivo di una colpa di organizzazione”. Se, invece, il reato è commesso da soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, la responsabilità da reato dell’ente sussiste qualora sia dimostrata la violazione degli obblighi di direzione e controllo facenti capo alla figura apicale.
A seguito del grave infortunio di una lavoratrice, nei primi 2 giudizi di merito l’RSPP, munito di apposita delega, era stato ritenuto soggetto apicale e all’ente era stata ascritta la relativa responsabilità da reato. Mentre il reato della persona fisica si estingueva per avvenuta prescrizione, restava aperta la questione della responsabilità dell’ente, che proponeva ricorso per cassazione.
Relativamente alla posizione di apicale dell’RSPP, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado (ordinanza n....