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Lavoro 14 Gennaio 2020

Luogo di lavoro, definizione e delimitazione

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 si considera tale non solo l'area destinata a ospitare posti di lavoro all'interno di un'azienda, ma ogni altro luogo accessibile al personale nell'ambito dell'attività.

Vale la pena di sottolineare come la nozione di “luogo di lavoro”, ai sensi dell'art. 62 D. Lgs. 81/2008, seguendo una giurisprudenza ormai consolidata, sia da interpretare in modo estensivo, ossia non limitata ai soli siti destinati a ospitare posti di lavoro “fissi” ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, ma includendo ogni pertinenza accessibile al lavoratore per svolgere le proprie mansioni. Le implicazioni sono rilevanti per i titolari di imprese che operano presso terzi per la necessità di inserire tutte le aree di intervento nella valutazione dei rischi e di dotarle di ogni presidio di sicurezza previsto a tutela degli operatori. La sentenza di Cassazione penale 7.11.2019, n. 45316 ha per oggetto il ricorso presentato dal datore di lavoro dell'impresa installatrice di un serbatoio di gas GPL e annesso impianto di distribuzione alle unità abitative di un condominio, che dagli accertamenti svolti è risultato nella titolarità e in affidamento alla ditta stessa. L'organo di vigilanza in sede di sopralluogo ha rilevato importanti violazioni in materia di prevenzione incendi, quali assenza di estintori e segnaletica di sicurezza, fornendo le prescrizioni atte a rimuoverle in modo tempestivo. Il punto centrale della decisione è l'aver fatto rientrare tubazione e serbatoio nella definizione di pertinenza aziendale dell'impresa. Con tutta evidenza il luogo di...

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