Con riferimento all'art. 1, c. 445, lett. e) L. 145/2018 che introduce una maggiorazione delle sanzioni per la recidiva, l'Ispettorato nazionale del lavoro è già intervenuto tre volte. Prima con la circolare 14.01.2019, n. 2, seguita immediatamente dalla nota integrativa 5.02.2019, n. 1148 e da ultimo con la nota 14.03.2019, n. 2594, con la quale fornisce ulteriori precisazioni riguardo l'individuazione degli illeciti rilevanti ai fini della recidiva e dell'applicazione delle sanzioni maggiorate.
L'INL, percependo le difficoltà applicative, cerca di semplificare l'attività degli organi di vigilanza predisponendo un prontuario delle sanzioni soggette alle maggiorazioni e ribadisce che “il Legislatore ha individuato gli illeciti rilevanti ai fini della “recidiva” in quelli commessi dal “trasgressore” persona fisica ex L. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa o persona delegata all'esercizio di tali poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi. Analogamente, non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse”.
La medesima interpretazione va riferita agli...