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Diritto
12 Novembre 2020
Malafede del garantito? Il fideiussore è libero
La violazione degli obblighi verso il garante comporta la liberazione dal vincolo e tale principio vale per ogni situazione in cui si manifesti un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Con la sentenza 32774/2019, la Cassazione ha stabilito che è obbligo precipuo del garantito comunicare al suo garante l'avvenuto mutamento in peius della consistenza patrimoniale generica del debitore, qualora si determini a non recedere dal rapporto. L'ipotesi contemplata dalla norma di cui all'art. 1956 C.C. vale per ogni situazione in cui si manifesti un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto per cui viene concessa la garanzia fideiussoria, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo.
Difatti, il creditore dispone di strumenti di autotutela che gli consentono di porre immediatamente termine al rapporto continuativo impedendo al debitore ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero la sua esposizione debitoria: se non vuole perdere il beneficio ottenuto dal garante, è tenuto a informare il garante inconsapevole di tale situazione, affinché non venga persa, in ragione della volontà del creditore di aumentare il proprio margine di rischio, la garanzia patrimoniale generica su cui il garante ha fatto iniziale affidamento (Cassazione, Ord. 27932/2018).
Il principio di correttezza e buona fede incorporato in tale norma, che, secondo la relazione ministeriale al Codice Civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il...