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Lavoro 07 Giugno 2019

Malattia all'estero: tutele, reperibilità e oneri documentali


Un lavoratore che ha diritto alla tutela previdenziale, in caso di malattia durante un soggiorno temporaneo all'estero, conserva il diritto all'indennità economica nei termini previsti dalla normativa italiana; lo chiarisce una guida informativa Inps reperibile sul sito dell'Istituto. Il lavoratore potrà ricevere la prestazione economica solo in presenza di adeguata certificazione medica contenente tutti i dati essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico) e rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui ci si trova. Ancorché all'estero, il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, atte a verificare l'effettivo stato di incapacità lavorativa. Se la malattia insorge in Paese dell'Unione Europea o in un Paese estero che ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia, si applica la legislazione del Paese presso il quale è assicurato il lavoratore; il primo giorno dell'evento il lavoratore si deve rivolgere a un medico per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa ed entro 2 giorni la documentazione è trasmessa all'INPS e al datore di lavoro. Invece, se ci si ammala in un Paese...

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