L'Inps, con il messaggio 24.06.2020, n. 2584, ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia durante la quarantena per Covid-19. Tali periodi devono essere comprovati da idonea certificazione sanitaria e ai lavoratori aventi diritto deve essere riconosciuta l'indennità economica previdenziale a carico dell'Inps (e la correlata contribuzione figurativa) sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore, a cui si aggiungerà l'integrazione del datore di lavoro, secondo le disposizioni dei contratti collettivi (con relativa copertura contributiva). Una rilevante peculiarità è che tali periodi non dovranno essere computati nel calcolo del c.d. “periodo di comporto”, periodo durante il quale il lavoratore, avendo diritto alla conservazione del posto, non può essere licenziato.
Rispetto a quanto premesso, il lavoratore sarà tenuto a produrre il certificato telematico di malattia attestante il periodo di quarantena, all'interno del quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica; nei casi (ormai residuali) di certificato emesso in modalità cartacea, il modulo dovrà essere trasmesso all'Inps, sempre nel termine dei 2 giorni previsti dalla normativa di riferimento.
Al momento del rilascio del certificato, se il medico non dispone delle informazioni necessarie, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore presso l'operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all'Inps, mediante posta ordinaria o PEC: in tal modo, il lavoratore comunicherà gli estremi del provvedimento e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando se possibile il provvedimento medesimo. In attesa della descritta integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all'Inps verrà considerato sospeso, mediante apposizione del codice di anomalia generica (anomalia A).
Oltre a questo, l'art. 26, c. 2, D.L. 18/2020, per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, c. 3 L. 104/1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, c. 1, della medesima legge), dispone che l'intero periodo di assenza dal servizio (debitamente certificato), fino al 31.07.2020, sia equiparato alla degenza ospedaliera: il lavoratore, a tal fine, dovrà farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante, nella quale dovranno essere presenti l'indicazione dettagliata della situazione clinica, nonché i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di disabilità o della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle autorità sanitarie locali.
In tali casi, oltre a essere prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico, il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all'anno di prescrizione della prestazione stessa.
Ai sensi dell'art. 26, c. 6, invece, in caso di malattia conclamata da Covid-19, il lavoratore dovrà farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento per l'operatore di sanità pubblica: tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e verrà riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.
In conclusione, il messaggio introduce un periodo transitorio, durante il quale verranno considerati validi sia i certificati medici prodotti in assenza del prescritto provvedimento dell'operatore di sanità pubblica, sia i provvedimenti emessi dall'operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.
