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Lavoro 11 Maggio 2020

Malattia e ammortizzatori sociali

Il messaggio Inps 30.04.2020, n. 1822, offre un riepilogo dei rapporti tra l'indennità di malattia e le varie misure di integrazione salariale (CIG, assegno ordinario FIS e CIG in deroga).

L'emergenza sanitaria che lavoratori e imprese stanno subendo, determina, tra l'altro, un'impennata nell'utilizzo degli istituti della malattia e degli ammortizzatori sociali. La malattia, già in condizioni normali, interferisce con i vari ammortizzatori sociali presenti nell'ordinamento, ma in questo momento storico le sovrapposizioni diventano molto più frequenti e più complicate da gestire.
L'Inps, con il messaggio n. 1882/2020, ha riepilogato le disposizioni vigenti con riferimento anche alla prassi amministrativa. La norma di riferimento è l'art. 3, c. 7 D.Lgs. 148/2015: “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
Da questo si ricava il principio, relativo, di prevalenza della CIG sulla malattia. Principio che è stato trasfuso nella prassi amministrativa dalla circolare n. 197/2015, per quanto riguarda le integrazioni salariali (CIG), e dalla circolare n. 130/2017, per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS), mentre per quanto riguarda la CIG in deroga si applicano, in via analogica, le regole per la CIG ordinaria.
Premesso che durante la cassa integrazione a zero ore, l'attività lavorativa è sospesa, si deduce facilmente che: se la malattia insorge durante la sospensione dell'attività lavorativa, il lavoratore continuerà a usufruire delle integrazioni salariali: non avendo alcun obbligo di prestazione e non dovrà nemmeno preoccuparsi di comunicare lo stato di malattia. Invece, se la malattia è insorta prima dell'inizio della sospensione dell'attività lavorativa, si dovrà verificare se la cassa interessa la totalità del personale in forza nell'unità produttiva alla quale il lavoratore appartiene: in questo caso anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio del trattamento. Quando invece la sospensione dell'attività non riguarda la totalità dei dipendenti, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia quando prevista dalla normativa.
Infine, quando la cassa integrazione è dovuta a una contrazione dell'attività produttiva, quindi riguarda dipendenti lavoranti a orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.
Con riferimento al Fondo di Integrazione Salariale, la circolare n. 130/2017 detta in pratica le stesse regole che caratterizzano la CIG, con la particolarità che in caso di riduzione di orario l'assegno ordinario non è dovuto in nessun caso per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime.
L'Inps chiosa ricordando che la disciplina qui citata, non essendo stata novellata, continua ad applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) riferite all'emergenza Covid-19.