HomepageLavoroMalattia e attività extra-lavorativa: illegittimità del licenziamento
Lavoro
02 Luglio 2021
Malattia e attività extra-lavorativa: illegittimità del licenziamento
La circostanza è sanzionabile se è di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia oppure se può pregiudicare la guarigione e il rientro in servizio in tempi congrui.
È legittimo il licenziamento comminato a un dipendente che ricopre la mansione di operatore ecologico che, assente dal lavoro a causa di una diagnosi certificata dal medico curante “di depressione maggiore con prescrizione di 15 giorni di riposo e cura”, sia stato trovato a “svolgere altre attività”?
È il quesito a cui ha dato risposta la Corte di Cassazione, con sentenza 13.04.2021, n. 9647, adita dall’azienda che era rimasta soccombente sia in primo grado che in appello e che era stata condannata al reintegro del dipendente, oltre al risarcimento del danno.
In punta di diritto, la Corte ha innanzitutto ribadito 2 aspetti: che “la patologia impeditiva considerata dall’art. 2110 C.C., che, in deroga ai principi generali, riversa entro certi limiti sul datore di lavoro il rischio della temporanea impossibilità lavorativa, va intesa non come stato che comporti la impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente”; e che, nel caso di un lavoratore assente per malattia che sia stato sorpreso nello svolgimento di altre attività, “spetta al dipendente, indubbiamente secondo il principio sulla distribuzione dell’onere della prova, dimostrare la compatibilità di dette attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa”. Coerentemente, ed entrando nel merito del...