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Lavoro 31 Dicembre 2021

Malattia e infortunio, novità per gli studi associati

Tutela ampliata dalla legge di Bilancio 2022, ma solo in determinati casi.

La tutela in caso di malattia o infortunio del libero professionista si applica anche agli studi associati o alle società tra professionisti. In queste ipotesi la sospensione dei termini scatterà solo se il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci è inferiore a 3 o quando il professionista ammalato o infortunato è il responsabile nominativo dello svolgimento dell’incarico professionale con il cliente.
Per far scattare la tutela introdotta nella legge di Bilancio 2022, che prevede la sospensione dei termini degli adempimenti tributari a carico del cliente dello studio, è necessaria l’esistenza di un mandato professionale avente data certa anteriore alla malattia o all’infortunio.

Nessuna responsabilità potrà essere dunque imputata al libero professionista o al suo cliente, a causa della scadenza di un termine tributario stabilito a favore della Pubblica Amministrazione, da eseguirsi nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento patito dal libero professionista.
Gli eventi dai quali può scaturire la sospensione dei termini sono il ricovero in ospedale per grave malattia, l'infortunio e l'intervento chirurgico. A questi si estendono anche le cure domiciliari sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, il parto prematuro, l’interruzione di gravidanza avvenuta oltre il 3° mese e il decesso del libero professionista.
Le tutele previste dalla legge di Bilancio 2022 si applicheranno anche se l’infortunio o la malattia non sono imputabili direttamente all’attività lavorativa.

Ovviamente la sospensione dei termini non scatterà in automatico. Occorrerà inviare ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione una copia del mandato o dei mandati professionali e il certificato medico attestante la decorrenza dell’evento, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante del libero professionista.
Per quanto riguarda la decorrenza e durata della sospensione degli adempimenti, nel caso di degenza ospedaliera o di cure domiciliari di durata superiore a 3 giorni, i termini sono sospesi dal giorno del ricovero o della degenza domiciliare e hanno una durata di 30 giorni successivi alla data di dimissione dalla struttura sanitaria o dalla conclusione delle cure domiciliari.
Gli adempimenti sospesi per effetto delle nuove disposizioni dovranno essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

Per quanto attiene all'esatta individuazione degli adempimenti che potranno beneficare di tale sospensione, sarà necessaria una precisazione in sede di stesura definitiva della legge di Bilancio 2022. Si dovrà cioè precisare se gli adempimenti che beneficiano della sospensione sono soltanto quelli di natura tributaria o anche quelli relativi al pagamento di contributi previdenziali. Il dubbio nasce dal fatto che nell’ultima parte della disposizione vengono citati assieme ai tributi anche i contributi previdenziali che devono essere riversati alla fine del periodo di sospensione, maggiorati degli interessi legali.

Al di là delle problematiche applicative e interpretative si tratta comunque di una disposizione avente una grande portata. Per effetto delle novità in commento i liberi professionisti potranno dedicarsi alla tutela della loro salute senza l’affanno delle scadenze che fino a ieri hanno continuato a tormentarli anche nel caos di gravi malattie o infortuni.