Malattia, gravità da attestare secondo la contrattazione collettiva
Per il licenziamento per superamento del periodo di comporto non rilevano ai fini probatori strumenti di comunicazione che esulano dalla disciplina contrattuale.
Con la sentenza 7.10.2025, n. 26956 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna a pronunciarsi su un tema delicato e spesso controverso: il licenziamento per superamento del periodo di comporto e la nozione di “malattia particolarmente grave”.Il caso, sorto nell’ambito del Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, offre spunti di rilievo per imprese e lavoratori, chiarendo anche il valore probatorio delle comunicazioni informali tramite WhatsApp. La vicenda trae origine dal licenziamento di un dipendente che, superato il limite dei 245 giorni di malattia previsto dal contratto collettivo, aveva invocato l’applicazione della clausola che esclude dal computo le assenze dovute a “malattie particolarmente gravi”. La Corte d’appello di Ancona aveva ritenuto che la patologia del lavoratore, pur seria, non integrasse i requisiti richiesti dalla norma contrattuale, interpretata come riferita esclusivamente a malattie che impongano terapie salvavita.La Cassazione conferma tale impostazione, sottolineando che la nozione di “malattia particolarmente grave” ha carattere elastico, ma deve essere interpretata in modo coerente con il testo contrattuale e con la funzione di tutela sottesa alla disciplina. Il riferimento, precisa la Suprema Corte, è alle patologie che necessitano di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al mantenimento della qualità della vita, come la chemioterapia o l’emodialisi.Il lavoratore, per avvalersi dell’esclusione dal...