La Cassazione (sent. 27.02.2019, n. 5749) torna sul licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto. In particolare, la Suprema Corte interviene per meglio chiarire se le assenze, dovute a malattie o infortuni professionali, possano essere escluse dal periodo utile al fine del raggiungimento del periodo massimo di conservazione del posto. È noto infatti che il lavoratore, in caso di malattia, ha diritto di vedersi conservare il posto di lavoro per tutto il periodo stabilito dalla legge, dagli usi e più solitamente dalla contrattazione individuale e che ha diritto di ricevere un sostegno economico, sia esso qualificabile come indennità o come retribuzione. Solo all'esaurimento di tale periodo, il lavoratore potrà essere licenziato. Ciò che però evidenzia la Cassazione è quando le assenze, dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 C.C., possono non essere computabili nel previsto periodo di conservazione del posto. In particolare, viene chiarito che, affinché una malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione alla malattia e alla sua genesi, si configuri una responsabilità del datore di lavoro per non...