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Lavoro 14 Aprile 2023

Malcontento in azienda, espressioni lesive e reato di diffamazione

La Cassazione, con sentenza 24.03.2023, n. 12520, ha affermato che aver equiparato il proprio luogo di lavoro ad un campo di concentramento e l'amministratore delegato a Hitler non integra il reato di diffamazione in capo a un dipendente.

Paragonare l’azienda per cui si lavora ad un campo di concentramento e il proprio datore di lavoro a Hitler sul portale “Youtube” si configura come condotta diffamatoria? È questo il quesito a cui ha cercato di dare risposta il tribunale di primo grado che aveva assolto il lavoratore del reato di cui all’art. 595, c. 3 c.p. (che tratta la fattispecie della diffamazione aggravata, che ricorre quando “l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”) per insussistenza del fatto. La Corte d’Appello dichiarava il reato estinto per intervenuta prescrizione e condannava lo stesso al risarcimento dei danni nei confronti della datrice costituita parte civile. Il lavoratore condannato decideva allora di ricorrere in Cassazione, lamentando, tra i motivi, che la Corte territoriale avesse escluso “la sussistenza della esimente dell'esercizio di diritto di critica”; nel video amatoriale, questa la tesi sostenuta, “le proposizioni ritenute offensive erano state espresse facendo riferimento a una metafora surreale; la manifestazione del pensiero era, dunque, riconducibile a un messaggio satirico e le espressioni in questione potevano ritenersi, sotto un profilo putativo, non finalizzate a ledere la reputazione dell'azienda, quanto piuttosto ad esprimere le gravi preoccupazioni dei dipendenti per le proprie condizioni di lavoro e per il futuro...

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