Imposte dirette 21 Gennaio 2026

Manca ancora chiarezza in ordine al regime Pex

Il D.Lgs. 192/2025 non è servito a fare chiarezza sui presupposti di ammissione al regime Pex in caso di cessione delle partecipazioni ricevute a seguito di conferimenti e scissioni con scorporo di aziende.

All’art. 173 del Tuir, vengono apportate alcune modifiche in tema di scissioni con scorporo e precisamente dopo il c. 15-ter sono stati aggiunti alcuni nuovi commi, tra cui il c. 15-ter1 a mente del quale per la parte rilevante ai fini dell’esame della questione: “Tuttavia, se lo scorporo ha a oggetto beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all’art. 87, c. 1, lett. c) e d), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione se e quando maturano i relativi requisiti sempre che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al successivo realizzo”. La nuova norma espelle dalla portata disciplinare del riportato inciso le aziende per le quali l’holding period, ai fini dell’operatività del regime Pex, continua a essere fatto derivare dall’art. 15-ter, c. 1:- lett. c), a mente del quale: “ai fini del computo del possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell’azienda oggetto di scorporo”;- lett. d), p. 1, a mente del quale: “Se lo scorporo ha a oggetto un’azienda le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultano iscritte le attività e le passività dell’azienda”. Ai fini dell’ammissione al regime Pex si ricorda che ai sensi dell’art. 87...

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