Sul tema dell’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento la Corte di Cassazione ha fornito degli importanti chiarimenti considerando inesistente l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata per posta ove non sia stato firmato dall'incaricato alla distribuzione.
Alla luce della giurisprudenza della medesima Corte (ord. 19.08.2020, n. 17373) in tema di notificazione a mezzo posta, che non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, c. 2 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna; ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante.
Nel medesimo senso, secondo Sez. V, Sent. 8.11.2013, n. 25138, ove l'avviso di ricevimento non rechi la data e la firma dell'agente, che attesti il compimento o il non compimento delle attività del procedimento notificatorio, la relazione di notifica va ritenuta inesistente, e dunque inesistente è la notificazione stessa, senza che rilevi l'indicazione di altri elementi come il numero e la data della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (conforme Sez. 2, Sent. 21.05.1992, n. 6146).
Da tale inesistenza, la Corte di Cassazione faceva derivare l'impossibilità di ravvisare nell'avviso qualsiasi effetto fidefacente in ordine alla consegna effettuata, alla persona che abbia ricevuto l'atto ed al luogo in cui la consegna sia avvenuta (effetto che si ricollega alla firma dell'incaricato della distribuzione), con conseguente inapplicabilità anche della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. secondo cui la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia; tale presunzione, infatti, presuppone un luogo certo in cui sia avvenuta la notifica.
