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Diritto 31 Maggio 2021

Manca la sottoscrizione? L'atto non interrompe la prescrizione

Nell'ambito della costituzione di mora, quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione, tale formalità costituisce un elemento essenziale.

Qualsiasi diritto si voglia fare valere, è necessario rispettare il termine di prescrizione. Infatti, l'inerzia dell'avente diritto comporta l'estinzione del diritto medesimo. Nel caso scelto, evidenziamo 2 questioni che riguardano: il giorno da cui decorre il termine di prescrizione; la mancanza di sottoscrizione dell'atto di costituzione in mora. La Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza 7.05.2021, n. 12182, ha affermato alcuni importanti principi. In primo luogo, ha ribadito che, in caso di danni originariamente ignoti alla scienza e di "danni cd. lungolatenti" (tali da emergere, pur se noti alla scienza medica, solo a notevole distanza di anni), il "dies a quo" di esercizio del diritto al risarcimento del danno, individuato dalla norma nel "giorno in cui il fatto si è verificato", deve intendersi riferito al momento in cui è venuto ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità. Altro principio ribadito nella sentenza in esame è quello, consolidato, secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio. In mancanza dell'elemento della sottoscrizione (quale segno grafico idoneo "ex se" a identificare un soggetto: tale è la firma, composta dalle...

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