L’art. 182 c.p.c. (così come riformulato a opera della L. 69/2009) dispone che il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando “rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Rispetto alla previgente disciplina, l’art. 182 ha reso doveroso l’assegnazione del termine per la regolarizzazione del vizio, ha eliminato la preclusione derivante da maturata decadenza, ha assicurato salvezza dei diritti con effetto retroattivo sin dal momento della prima notificazione e ha esteso il rimedio anche alle ipotesi di vizio riguardante la procura alle liti.
Parte della giurisprudenza ha ritenuto che la nuova formulazione abbia imposto al giudice, anche in grado di appello, l’assegnazione del termine non solo nel caso di procura alle liti affetta da vizi che ne procurino la nullità, ma anche nell’ipotesi di procura inesistente, o comunque non in atti, invitando la parte alla regolarizzazione (Cass. 10885/2018). Altro orientamento nega invece che la parte...