Diritto privato, commerciale e amministrativo 07 Ottobre 2024

Mancanza o irregolarità della sottoscrizione digitale

La mancanza di firma digitale comporta di regola l’improcedibilità del giudizio; tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso qualora sia comunque desumibile la paternità dell’atto o sia provata l’apposizione della firma, ma risulti regolare, valida o verificabile.

In due sentenze la Suprema Corte si è occupata sia in ambito civile (Cass. S.U. 12.03.2024, n. 6477) che in ambito penale (Cass. Pen. 16.09.2024, n. 34784) della validità di un atto mancante di firma digitale.Nel primo caso l’atto non risultava sottoscritto e si disquisiva se fosse da ritenersi inesistente, ovvero nullo, e in quanto tale, comunque, suscettibile di sanatoria in caso di raggiungimento dello scopo.Le Sezioni Unite pur riconoscendo l’indispensabilità della sottoscrizione per la formazione dell’atto stesso, e l’inesistenza dell’atto ai sensi dell’art. 161 c.p.c., hanno ritenuto che fosse comunque valido l’atto qualora si potesse desumere la paternità dello stesso da altri elementi.Nel caso di specie, pur essendo pacifica la circostanza della mancanza di sottoscrizione del ricorso nativo digitale, il medesimo era stato notificato via PEC, dal professionista con attestazione della conformità dell’atto all’originale, sottoscritta dallo stesso difensore all’atto del deposito. L’asseverazione, nonostante attestasse, in contrasto con la realtà fenomenica, che l’originale informatico dell’atto fosse sottoscritto digitalmente, risultava comunque riferita al ricorso e agli altri allegati della notifica via PEC e quindi poteva assolvere alla funzione di attestazione della paternità dell’atto operando in termini che, nello specifico contesto dato, potevano ben essere assimilati alla certificazione dell’autografia della sottoscrizione...

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